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Diritto all’oblio: quali sono i limiti?

Il diritto all’oblio riguarda la possibilità per un individuo di richiedere la cancellazione di informazioni personali che lo riguardano, specialmente se obsolete, non più rilevanti o lesive della propria reputazione.

Tuttavia, si tratta di una possibilità soggetta a specifici limiti.

In questo articolo vedremo quali sono questi limiti, in quali casi non è possibile esercitare il diritto all’oblio e cosa prevede in merito il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).

Quali sono le limitazioni all’esercizio del diritto all’oblio?

È importante sapere che il diritto all’oblio non è un diritto assoluto. La sua applicazione deve sempre essere bilanciata con altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione, il diritto all’informazione e l’interesse pubblico.

Questo significa che la richiesta di cancellazione dei dati può essere rifiutata se:

  • le informazioni sono ancora rilevanti per l’interesse pubblico (ad esempio in caso di notizie che riguardano personaggi pubblici o fatti di cronaca giudiziaria);
  • la pubblicazione è giustificata dalla libertà di stampa;
  • i dati trattati servono a fini archivistici, statistici o scientifici, e la loro cancellazione comprometterebbe tali finalità;
  •  la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva.

Quando non si applica il diritto all’oblio?

In base a quanto abbiamo detto quindi possiamo citare alcuni dei casi più  comuni in cui il diritto all’oblio non può essere applicato, ovvero quando i dati personali in questione sono ancora necessari per:

  • esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  • adempiere a un obbligo legale da parte del titolare del trattamento;
  • motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
  • fini di ricerca scientifica o storica o per scopi statistici, se la cancellazione rischia di compromettere tali obiettivi;
  • l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Inoltre, l’attualità delle informazioni gioca un ruolo fondamentale: più una notizia è recente o ancora rilevante, meno possibilità ci sono che venga rimossa.

Quando non è applicabile il diritto all’oblio dei dati personali in base al GDPR?

Il GDPR disciplina il diritto all’oblio all’articolo 17, prevedendo diversi casi in cui non è obbligatorio cancellare i dati personali solo SE:

  • il trattamento è ancora necessario per adempiere a obblighi di legge o per eseguire un compito di interesse pubblico;
  • i dati sono trattati nell’esercizio di pubblici poteri;
  • prevale la libertà di espressione o il diritto all’informazione;
  • i dati sono necessari per motivi di interesse pubblico rilevante;
  • servono per finalità storiche, scientifiche o statistiche;
  • servono per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Questi limiti, chiaramente indicati dal regolamento europeo, mirano a bilanciare la tutela dell’identità digitale con altri interessi di rilievo costituzionale e collettivo.

Quali sono gli elementi fondamentali alla base del diritto all’oblio?

Di conseguenza possiamo dire che alla base del diritto all’oblio ci sono quattro elementi chiave:

  1. Interesse alla riservatezza: il soggetto ha il diritto di non essere eternamente esposto a fatti ormai superati.
  2. Non attualità delle informazioni: il dato deve essere obsoleto o non più rilevante.
  3. Assenza di interesse pubblico: le informazioni non devono più avere rilevanza per l’opinione pubblica.
  4. Impatto negativo sull’immagine o sulla reputazione: la presenza online del dato arreca un danno concreto alla persona.

L’intervento della riforma Cartabia

La riforma Cartabia, intervenuta anche sul tema della giustizia e della diffusione di notizie giudiziarie, ha indirettamente inciso sul dibattito legato al diritto all’oblio.

In particolare, si è posta l’attenzione sull’equilibrio tra diritto all’informazione e diritto all’identità personale, anche attraverso l’uso di formule più garantiste nelle sentenze e una maggiore tutela nella diffusione mediatica di vicende giudiziarie ancora in corso.



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