Diritto all’oblio: quali sono i limiti?
Il diritto all’oblio riguarda la possibilità per un individuo di richiedere la cancellazione di informazioni personali che lo riguardano, specialmente se obsolete, non più rilevanti o lesive della propria reputazione.
Tuttavia, si tratta di una possibilità soggetta a specifici limiti.
In questo articolo vedremo quali sono questi limiti, in quali casi non è possibile esercitare il diritto all’oblio e cosa prevede in merito il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).
Quali sono le limitazioni all’esercizio del diritto all’oblio?
È importante sapere che il diritto all’oblio non è un diritto assoluto. La sua applicazione deve sempre essere bilanciata con altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione, il diritto all’informazione e l’interesse pubblico.
Questo significa che la richiesta di cancellazione dei dati può essere rifiutata se:
- le informazioni sono ancora rilevanti per l’interesse pubblico (ad esempio in caso di notizie che riguardano personaggi pubblici o fatti di cronaca giudiziaria);
- la pubblicazione è giustificata dalla libertà di stampa;
- i dati trattati servono a fini archivistici, statistici o scientifici, e la loro cancellazione comprometterebbe tali finalità;
- la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva.
Quando non si applica il diritto all’oblio?
In base a quanto abbiamo detto quindi possiamo citare alcuni dei casi più comuni in cui il diritto all’oblio non può essere applicato, ovvero quando i dati personali in questione sono ancora necessari per:
- esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- adempiere a un obbligo legale da parte del titolare del trattamento;
- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- fini di ricerca scientifica o storica o per scopi statistici, se la cancellazione rischia di compromettere tali obiettivi;
- l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Inoltre, l’attualità delle informazioni gioca un ruolo fondamentale: più una notizia è recente o ancora rilevante, meno possibilità ci sono che venga rimossa.
Quando non è applicabile il diritto all’oblio dei dati personali in base al GDPR?
Il GDPR disciplina il diritto all’oblio all’articolo 17, prevedendo diversi casi in cui non è obbligatorio cancellare i dati personali solo SE:
- il trattamento è ancora necessario per adempiere a obblighi di legge o per eseguire un compito di interesse pubblico;
- i dati sono trattati nell’esercizio di pubblici poteri;
- prevale la libertà di espressione o il diritto all’informazione;
- i dati sono necessari per motivi di interesse pubblico rilevante;
- servono per finalità storiche, scientifiche o statistiche;
- servono per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Questi limiti, chiaramente indicati dal regolamento europeo, mirano a bilanciare la tutela dell’identità digitale con altri interessi di rilievo costituzionale e collettivo.
Quali sono gli elementi fondamentali alla base del diritto all’oblio?
Di conseguenza possiamo dire che alla base del diritto all’oblio ci sono quattro elementi chiave:
- Interesse alla riservatezza: il soggetto ha il diritto di non essere eternamente esposto a fatti ormai superati.
- Non attualità delle informazioni: il dato deve essere obsoleto o non più rilevante.
- Assenza di interesse pubblico: le informazioni non devono più avere rilevanza per l’opinione pubblica.
- Impatto negativo sull’immagine o sulla reputazione: la presenza online del dato arreca un danno concreto alla persona.
L’intervento della riforma Cartabia
La riforma Cartabia, intervenuta anche sul tema della giustizia e della diffusione di notizie giudiziarie, ha indirettamente inciso sul dibattito legato al diritto all’oblio.
In particolare, si è posta l’attenzione sull’equilibrio tra diritto all’informazione e diritto all’identità personale, anche attraverso l’uso di formule più garantiste nelle sentenze e una maggiore tutela nella diffusione mediatica di vicende giudiziarie ancora in corso.