Senza il cartello e l’informativa dettagliata scatta la sanzione per le telecamere di videosorveglianza
PRIVACY – VIDEOSORVEGLIANZA
Gli hotel devono posizionare ben in vista le necessarie informative in caso di attivazione di un impianto di videosorveglianza. Ma oltre al cartello è anche necessario mettere a disposizione dell’ospite una nota dettagliata denominata informativa di secondo livello per non incorrere in sanzioni.
Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l’ordinanza ingiunzione n. 386 del 28 ottobre 2021.
Una struttura turistica ha posizionato un impianto di videosorveglianza senza applicare i tradizionali cartelli di avvertimento. La Polizia di Stato ha effettuato un controllo segnalando l’irregolarità al Garante che all’esito dell’istruttoria ha sanzionato l’impresa per violazione del regolamento europeo sulla tutela dei dati personali. Il posizionamento di telecamere, specifica l’Autorità, comporta un possibile trattamento di dati personali che dovrà essere effettuato nel rispetto di tutti i principi generali contenuti nel GDPR ed in particolare del principio di trasparenza il quale «presuppone che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata».
A questo scopo il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute sia nel provvedimento generale adottato dal Garante l’8 aprile 2010, sia nel rispetto delle linee guida n. 3/2019 adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali. In questo provvedimento viene infatti specificato che le informazioni più importanti devono essere sintetizzate dal titolare del trattamento nel segnale di primo livello mentre tutti i dettagli possono essere elencati in una informativa di secondo livello. In buona sostanza occorre posizionare un’icona chiaramente identificabile ad altezza degli occhi in prossimità di ogni zona sorvegliata «per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario». Inoltre, il titolare del trattamento deve redigere una informativa dettagliata di secondo livello da mettere a disposizione dell’interessato che voglia approfondire le modalità in cui si realizza il trattamento dei dati personali e quali garanzie saranno preposte a tutela dei suoi interessi.
3 Dicembre 2021