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Foto dei tuoi figli sui social: cosa rischi davvero tra privacy, sharenting e la nuova regola del consenso

Hai appena postato una foto di tuo figlio alla recita scolastica. Sembra un gesto innocuo, il tipo di cosa che fa quasi chiunque ogni giorno. Ma se sei separato, se il tuo ex non è d’accordo, o se semplicemente non ti sei fermato a chiederti cosa succede a quell’immagine una volta che è online — potresti star violando la legge. Con il provvedimento n. 681 del 13 novembre 2024, il Garante Privacy ha chiarito una regola che vale per tutti: pubblicare la foto di un bambino sotto i 14 anni sui social senza il consenso di entrambi i genitori è un trattamento illecito di dati personali. Non è un’opinione, è una decisione con effetti concreti.

Cosa ha stabilito il Garante Privacy con il provvedimento del 2024

Il caso che ha portato al provvedimento n. 681/2024 è partito da una situazione comune. Un padre aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto del figlio minore — una foto che lo ritraeva insieme a un fratellastro, con una didascalia sui tratti fisici in comune tra i due bambini. La madre si era opposta, aveva chiesto la rimozione, non aveva ricevuto risposta, e si era rivolta al Garante.

Il padre aveva sostenuto di avere tutto il diritto di farlo: il bambino era in affidamento condiviso, la foto era rispettosa, i bambini sorridevano. Il Garante non ha condiviso nessuna di queste argomentazioni.

Il provvedimento è netto: la pubblicazione di immagini di minori infra-quattordicenni sui social network richiede il consenso preventivo di entrambi i genitori, a prescindere dal regime di affidamento. L’affidamento condiviso non costituisce una delega automatica a decidere da soli su qualcosa che riguarda entrambi. La base normativa è l’art. 2-quinquies del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), in combinato con gli artt. 5, 6 e 8 del GDPR.

Il risultato: ammonimento formale al padre, divieto di pubblicare ulteriori immagini del figlio senza il consenso dell’altro genitore, obbligo di comunicare al Garante le misure adottate entro 30 giorni. Il tutto annotato nel registro interno dell’Autorità.

Una soglia da conoscere: a partire dai 14 anni, è il ragazzo stesso a poter esprimere il consenso in autonomia. Al di sotto di quell’età, la decisione spetta sempre a entrambi i genitori — o a chi esercita congiuntamente la responsabilità genitoriale.

Sharenting: quando l’abitudine diventa un rischio legale

Lo sharenting — da sharing e parenting — è il fenomeno della condivisione sistematica online di immagini e contenuti che riguardano i propri figli. Ecografie, primi passi, compleanni, vacanze, momenti di vita quotidiana. Secondo le stime, l’86% dei genitori pubblica foto dei propri figli quando questi hanno tra zero e tre anni. La maggior parte lo fa senza pensarci troppo.

Il problema non è solo legale. È che quell’archivio digitale esiste, cresce e non si cancella facilmente. La violazione della privacy che ne può derivare è spesso sottovalutata proprio perché avviene in modo graduale, post dopo post, nel corso di anni.

I rischi concreti che il Garante segnala da tempo sono diversi: le immagini pubblicate possono essere salvate da chiunque, riutilizzate senza autorizzazione, inserite in contesti che il genitore non avrebbe mai immaginato. Il furto di identità, l’adescamento online, l’uso di materiale fotografico per scopi illeciti — non sono scenari teorici. Sono i motivi per cui la giurisprudenza italiana si è mossa con decisione su questo fronte.

C’è poi una dimensione che riguarda il futuro del bambino stesso. Come ha evidenziato la proposta di legge n. 1800/2024 presentata alla Camera, la generazione nata dopo il 2012 è la prima che dovrà confrontarsi, da adulta, con un archivio digitale della propria vita costruito da altri — da immagini che non ha scelto di condividere, accompagnate da commenti di sconosciuti. Quello che pubblichi oggi entra nell’identità digitale di tuo figlio, con cui lui — o lei — dovrà fare i conti domani.

Le situazioni più comuni: genitori separati, nonni, scuole

La regola del consenso di entrambi i genitori si applica in modo trasversale. Ecco i casi in cui il problema si presenta più di frequente.

Genitori separati o divorziati. È il contesto in cui il conflitto esplode più spesso. Anche con affidamento condiviso, un genitore non può pubblicare autonomamente foto del figlio se l’altro si oppone. Diversi tribunali italiani lo hanno confermato in modo univoco: Trib. Pavia (ord. 30 luglio 2024), Trib. Rieti (sent. n. 443/2022), Trib. Trani (ord. 2021), Trib. Mantova (ord. 2017). Il Tribunale di Pavia, nel 2024, ha condannato un genitore alla rimozione delle immagini e al divieto di pubblicarne di nuove, con una penale per ogni giorno di ritardo nell’adempimento.

Nonni e parenti. Anche chi non è genitore è tenuto a rispettare le stesse regole. Un nonno che pubblica su Facebook la foto del nipote senza che entrambi i genitori abbiano dato il loro assenso compie lo stesso atto illecito. L’affetto non cambia la natura giuridica dell’azione.

Scuole e asili. L’istituzione scolastica che vuole pubblicare foto o video di una recita, di una gita o di un laboratorio ha l’obbligo di raccogliere il consenso di entrambi i genitori per ogni singolo bambino ritratto. Il Garante, con un provvedimento del luglio 2025 che ha sanzionato un asilo nido, ha confermato che non basta una clausola generica nell’informativa di iscrizione. Il consenso deve essere specifico e informato — e il rifiuto non può comportare l’esclusione del bambino dal servizio. In questo contesto vale anche il tema della diffusione di video scolastici online, che segue gli stessi principi.

Cosa fare se l’ex partner continua a pubblicare foto di tuo figlio

Questa è la domanda più cercata da chi si trova in una situazione di conflitto. La risposta è che hai strumenti concreti a disposizione — e che agire subito fa la differenza.

  1. Conserva le prove. Prima di tutto, non aspettare che i post spariscano. Fai screenshot con data, ora e URL di ogni immagine pubblicata senza il tuo consenso. Se possibile, salva anche i commenti allegati. Le prove digitali si perdono facilmente.
  2. Chiedi la rimozione per iscritto. Manda una comunicazione formale all’altro genitore — meglio se tramite raccomandata o PEC — in cui richiedi la rimozione dei contenuti e il divieto di pubblicarne di nuovi. Questo passaggio è importante anche ai fini di un eventuale ricorso.
  3. Presenta reclamo al Garante Privacy. Puoi farlo direttamente sul sito del Garante. Il procedimento è gratuito. Il Garante può disporre la rimozione dei contenuti, emettere un ammonimento e — in caso di recidiva — applicare sanzioni economiche.
  4. Richiedi un provvedimento d’urgenza al tribunale. Se la situazione è grave o l’altro genitore non ottempera, puoi rivolgerti al tribunale con un ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere un’inibitoria immediata alla pubblicazione, con penale giornaliera per ogni violazione successiva. È uno strumento efficace, specialmente in presenza di comportamenti recidivi.
  5. Valuta l’azione civile per il risarcimento. Se la pubblicazione ha causato un danno concreto — al bambino o a te — puoi richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 82 GDPR e art. 2043 c.c.

Le conseguenze legali: sanzioni e responsabilità

Chi pubblica foto di minori senza il consenso richiesto non rischia solo un conflitto familiare. Le conseguenze possono essere sia amministrative che penali.

Sul piano amministrativo, il Garante può emettere un ammonimento — come nel caso del provvedimento n. 681/2024 — e, in caso di violazioni reiterate o più gravi, applicare sanzioni pecuniarie ai sensi del GDPR, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale per soggetti commerciali.

Sul piano penale, il trattamento illecito di dati personali è punito dall’art. 167 del Codice Privacy con la reclusione fino a tre anni, se dal fatto deriva un nocumento. A seconda delle circostanze, possono configurarsi anche altri reati: violazione dell’art. 10 c.c. sull’abuso dell’immagine altrui, e — nei casi più gravi in cui le immagini vengano diffuse con intento lesivo — diffamazione a mezzo internet.

Sul piano civile, i danni sono risarcibili sia durante la minore età del figlio, attraverso i genitori, sia — e questo è un dato che sta emergendo con forza — da parte del figlio stesso una volta diventato maggiorenne. Casi analoghi all’estero mostrano già questa traiettoria: figli che, raggiunti i diciotto anni, fanno causa ai genitori per le immagini pubblicate senza il loro consenso consapevole.

L’identità digitale di tuo figlio inizia adesso

Ogni foto che pubblichi oggi è un tassello dell’identità digitale che tuo figlio si troverà addosso tra dieci, venti anni. Non potrà scegliere di non averla. Potrà solo, eventualmente, chiedere di rimuoverla — ed è per questo che esiste il diritto all’oblio per i minori, uno strumento che consente di richiedere la deindicizzazione dei contenuti dai motori di ricerca quando non c’è più un interesse legittimo a mantenerli online.

Ma la rimozione non è mai garantita, né immediata. Le immagini che circolano online possono essere state salvate, condivise, replicate da altri profili. La prevenzione — il consenso consapevole di entrambi i genitori, la scelta di non pubblicare o di farlo con criteri ben precisi — rimane lo strumento più efficace.

Il Garante ricorda che postare una foto di un bambino accompagnata dal suo nome, dall’età e dal luogo in cui è stato scattato lo scatto equivale a costruire un profilo pubblico dettagliato di una persona che non ha ancora la capacità di valutare cosa significhi averlo. Non è solo una questione di privacy: è una questione di rispetto per chi diventerà.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Ogni situazione presenta elementi specifici che richiedono una valutazione professionale. Per analizzare il tuo caso concreto, ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato specializzato in diritto digitale e privacy.

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